Il termine per divorziare è di sei mesi dall’accordo davanti al sindaco
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Grazie alla riforma intervenuta con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. in L. 10 novembre 2014 n. 162 (v. artt. 6 e 12), è ora possibile separarsi e divorziare dinanzi al Sindaco, senza necessariamente avvalersi di avvocati divorzisti per espletare le pratiche del divorzio.
Uno dei nodi da sciogliere, però, rimaneva il termine per divorziare dopo l’accordo di separazione siglato dinanzi al Sindaco. Ci si chiedeva da quando sarebbero decorsi i 6 mesi ora previsti grazie al divorzio breve e se era effettivamente applicabile la normativa del divorzio breve anche ai casi di separazione dinanzi al Sindaco.
Ebbene, sulla questione è intervenuto il Tribunale di Milano, con la sentenza del 9 marzo 2016, il quale ha stabilito che nel caso in cui i coniugi perfezionino l’accordo di separazione davanti al Sindaco, il termine per divorziare proponendo la domanda al Giudice è di sei mesi, proprio come se i coniugi si fossero separati consensualmente in Tribunale.
Come mai?
Questo perché la normativa che ha introdotto la possibilità di separazione e divorzio dinanzi al Sindaco – che, ricordiamo, è ipotesi percorribile solo ove non vi siano figli minori oppure figli disabili e qualora non vengano previsti spostamenti patrimoniali fra i coniugi tranne un eventuale assegno di mantenimento o di divorzio – prevede che l’accordo di separazione presentato al Sindaco «produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali» che sostituisce.
Quindi, avendo detto accordo il medesimo effetto tipico della separazione consensuale, il termine per divorziare a seguito della separazione dinanzi al Sindaco è di 6 mesi come per le separazioni o i divorzi conclusi con negoziazioni assistite siglate dinanzi agli avvocati, decorrenti dalla data dell’atto che racchiude l’accordo per i patti.
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