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Nuova legge sull’assegno di divorzio

Nuova legge sull’assegno di divorzio
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Spesso di parla di nuova legge sull’assegno di divorzio. Sui giornali si legge di riforma dell’assegno di divorzio a seguito del caso Berlusconi, ad esempio. Ma è vero che ad oggi esiste una nuova legge sull’assegno di divorzio? La disciplina del 1987 sull’assegno divorzile è stata riformata?

La prima formulazione della legge sull’assegno di divorzio risale al 1970. All’art. 5 comma 4, la L. 898/1970 prevedeva che «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l’obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell’altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire anche in un’unica soluzione».

Sulla base del dettato normativo, la Cassazione riteneva che l’assegno divorzile avesse una triplice funzione: risarcitoria, compensativa e assistenziale. La Legge sul divorzio, tuttavia, lasciava una estrema discrezionalità ai giudici. Anche la Giurisprudenza si era divisa fra chi riteneva che l’assegno di divorzio dovesse avere una funzione prevalentemente assistenziale, e chi riteneva che invece l’assegno dovesse poter garantire all’ex coniuge il medesimo tenore di vita.

La riforma del 1987 introdusse dunque dei correttivi. La legge sul divorzio, con la riforma, prevedeva il diritto di un coniuge a percepire l’assegno divorzile in assenza di “mezzi adeguati”.

Cosa prevede la legge sull’assegno di divorzio?

L’articolo 5 comma 6 l. n. 898/1970 come modificato dall’art. 10, l. n. 74/1987 recita «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Quali sono i mezzi adeguati di cui parla la legge?

Proprio questo è il problema. Una prima interpretazione di “mezzi adeguati” era stata data dalle Sezioni Unite. Con le sentenze gemelle (Cass. civ., n. 11490 e Cass. civ., sez. un. n. 11492), la Suprema Corte ha stabilito che l’assegno di divorzio ha quale requisito unico la mancanza di mezzi adeguati, il che conferisce all’assegno una funzione assistenziale. Per definire l’adeguatezza, il giudice deve rifarsi al tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di convivenza matrimoniale. Questo secondo la Suprema Corte nel 1990.

Attenzione: non dimentichiamoci che il criterio del tenore di vita, non è l’unico criterio per decidere sull’assegno di divorzio. Per questo, è stato ritenuto equo persino dalla Corte Costituzionale.  Con la sentenza n. 11/2015, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità della interpretazione fornita nel 1990 dalla Cassazione.

Oggi sono passati quasi 30 anni. E’ cambiato qualcosa?

Sì, il matrimonio non svolge più la funzione pubblicistica di un tempo. Inoltre è sempre più dissolubile, addirittura in 6 o 12 mesi e persino dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile. Oggi, dunque, i principi affermati dalla Suprema Corte nel 1990 sono pacificamente “anacronistici”.

Nuova legge sull’assegno di divorzio - Le prove per l'assegno

Nuova legge sull’assegno di divorzio – Le prove per l’assegno

La sentenza della Cassazione n. 11504 /2017 è stata una vera e propria rivoluzione. Ha stabilito che i mezzi adeguati non sono più da parametrare sul tenore di vita, bensì sull’autosufficienza economica del coniuge. Come se fosse un figlio maggiorenne, l’ex coniuge deve cercare di raggiungere la propria indipendenza economica. Non può contare ad aeternum sul contributo dell’altro, con cui ha divorziato.

Nuova legge sull’assegno di divorzio o nuovo orientamento giurisprudenziale?

Come abbiamo detto in principio, spesso si parla impropriamente di nuova legge sull’assegno di divorzio. In realtà, bisogna parlare di intervento giurisprudenziale. Così come la Suprema Corte, nel 1990 era intervenuta a interpretare il dato normativo, apponendo dei corretti, così gli Ermellini, con la pronuncia n.  18287/2018, hanno apposto dei correttivi la Legge sul divorzio.

Secondo le Sezioni Unite, l’assegno di divorzio ha innanzitutto una funzione composita. Da una parte vi è la funzione assistenziale, direttamente dalla legge. Dall’altro, vi è una funzione compensativa (riequilibratrice) ed una funzione anche risarcitoria.

La Suprema Corte ha sottolineato, con l’introduzione della funzione compensativo e di quella risarcitoria, l’importanza del contributo personale ed economico del coniuge, sia alla conduzione familiare, sia  alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole.

Ad oggi, la situazione non è ancora chiara, le sentenze dei Tribunali interpretano variamente l’intervento delle Sezioni Unite. Manca, in definitiva, una nuova legge sull’assegno di divorzio.

In attesa del legislatore, che dovrà intervenire a chiarire, una volta per tutte il significato della Legge sul divorzio, è fondamentale comprendere che le prove sulla vita matrimoniale costituiranno parte essenziale del processo ai fini della concessione dell’assegno di divorzio. Per avere sempre a portata di mano un utile vademecum sulle prove, si può acquistare il volume “Istruttoria e Mezzi di Prova nei procedimenti di separazione”. Scritto dall’Avv. Stefano Molfino, avvocato matrimonialista del Foro di Milano ed edito da GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. Per acquistare il libro direttamente dal sito dell’editore, CLICCA QUI.

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